Secondo "Football and Finance", citando il quotidiano italiano "La Verità", la San Siro Stadium S.p.A., costituita congiuntamente da Inter e Milan, possiede ancora lo stadio San Siro. Tuttavia, è in corso una causa che contesta l'atto di trasferimento della proprietà originaria dello stadio. Questo significa che, prima che i due club possano avviare progetti di demolizione o ristrutturazione, potrebbe essere necessario risolvere una questione legale fondamentale: il Comune di Milano aveva il diritto di vendere San Siro in quel momento?

Secondo il rapporto, il fulcro della controversia ruota attorno a una differenza di soli cinque giorni. Il Comune di Milano ha venduto San Siro il 5 novembre 2025, mentre il 10 novembre il secondo anello dello stadio avrebbe compiuto 70 anni, raggiungendo così la soglia di revisione per i beni culturali pubblici prevista dal "Codice dei Beni Culturali" italiano.

"La Verità" sostiene che la parte ricorrente ritiene questi cinque giorni potenzialmente decisivi. Poiché il Comune ha completato la vendita il 5 novembre, San Siro è uscito dal patrimonio pubblico prima di raggiungere il limite dei 70 anni, evitando così l'attivazione delle procedure di tutela del patrimonio culturale. I documenti della causa affermano che l'effetto pratico è stato "impedire procedure che avrebbero dovuto essere avviate pochi giorni dopo".

Questo rischio non era ignoto in precedenza. Nel 2023, la Commissione Regionale per i Beni Culturali aveva già stabilito che il secondo anello di San Siro possiede "valore culturale ordinario".

L'avvocato Bragò, che rappresenta un cittadino milanese A.O., ha quindi presentato ricorso in tribunale, chiedendo che la transazione immobiliare fosse dichiarata nulla per "elusione della legge".

Il ricorso non sostiene che la sottoscrizione dell'atto di vendita da parte del Comune il 5 novembre 2025 fosse intrinsecamente illegale, ma piuttosto contesta se la transazione sia stata volutamente strutturata per completarsi prima che potessero attivarsi le procedure di tutela del patrimonio culturale, ottenendo così un risultato che la legge avrebbe altrimenti vietato.

I documenti della causa affermano che il contratto potrebbe configurarsi come "mezzo per eludere l'applicazione dell'articolo 12", aggirando così il regime di inalienabilità corrispondente.

Il ricorrente ha inoltre sollevato un ulteriore argomento: il secondo anello di San Siro potrebbe essere stato tutelabile come patrimonio culturale già nel 2005, quando la soglia di età era di 50 anni, prima di essere elevata a 70 anni nel 2011.

Il ricorso è stato presentato ai sensi dell'articolo 9 del "Testo unico degli enti locali" italiano. Secondo questa disposizione, quando gli enti locali non agiscono per tutelare i propri diritti, gli elettori possono presentare ricorsi per conto dell'ente locale. Il ricorso evidenzia in particolare "l'inazione del Comune di Milano".

La parte ricorrente sostiene che il Comune di Milano abbia ricevuto numerosi avvertimenti sui rischi legali prima di completare la transazione, ma abbia proceduto comunque. Il 22 ottobre, è stato avvertito che fissare il trasferimento della proprietà prima del 10 novembre potrebbe configurarsi come "elusione delle restrizioni sui beni culturali"; il 25 ottobre, è stato invitato a posticipare la data della sottoscrizione per precauzione; il 30 ottobre, è stata nuovamente sollevata la questione della precedente soglia di protezione di 50 anni.

Il Comune di Milano ha tuttavia completato la transazione come programmato.

Pertanto, sebbene la proprietà di San Siro appartenga attualmente alla San Siro Stadium S.p.A., costituita congiuntamente da Inter e Milan, qualora il tribunale dovesse riscontrare irregolarità legali nella transazione, i futuri piani dei club milanesi per la demolizione, ristrutturazione e costruzione di un nuovo stadio a San Siro potrebbero esserne compromessi.

Tradotto dall'IA.

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